Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1941
Limiti della fideiussione
I. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
II. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
III. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.