Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche
Art. 2
Maggiore età. Capacità di agire
I. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
II. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.