Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine
Art. 2014
Girata a titolo di pegno
I. Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
II. L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.