Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Art. 2034
Obbligazioni naturali
I. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
II. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.