Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2152

Miglioramenti
TESTO A FRONTE

I. Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

II. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le associazioni professionali e] (1) tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.