Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2166
Obblighi del concedente

I. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.