Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE IV
Della soccida
PARAGRAFO 2
Della soccida semplice
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE IV
Della soccida
PARAGRAFO 2
Della soccida semplice
Art. 2179
Morte di una delle parti
I. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
II. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.