Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
CAPO II
Del lavoro domestico
Del lavoro
TITOLO IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
CAPO II
Del lavoro domestico
Art. 2242
Vitto, alloggio e assistenza
I. Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
II. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.