Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2327

Ammontare minimo del capitale (1)


I. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

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(1) Articolo modificato, dall'art. 20, d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116. Originariamente, ai sensi dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998 n. 213, il capitale non doveva essere inferiore a lire 200 milioni, importo che era stato portato ad euro 120 mila dall'art. 1, d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6.