Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO II
Delle prove della filiazione (2)
Art. 241
Prova in giudizio (3)
I. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo. (4)
II. [...] (5)
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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Delle prove della filiazione» Soppresse le parole «Sezione II: Delle prove della filiazione legittima».
(3) Rubrica sostituita dall'art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. La rubrica precedente recitava: «Prova con testimoni».
(4) Comma sostituito dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il comma, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il comma precedente recitava: «Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni».
(5) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il comma abrogato recitava: «Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova».