Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio (2)


Art. 248

Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità (3)


I. L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. (4)

II. L'azione è imprescrittibile.

III. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

IV. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

V. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245. (5)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione legittima» Soppresse le parole «Sezione III: Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità».
(3) Rubrica sostituita dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. La rubrica sostituita recitava: «Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità».
(4) Comma sostituito dall'art. 20, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il comma sostituito recitava: «L'azione per contestare la legittimità, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse».
(5) Comma inserito dall'art. 20, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 con effetto dal 7 febbraio 2014.