Codice Civile
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO I
Delle falsità
Art. 2625
Impedito controllo
I. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] (1) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (2), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
II. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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(1) Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010;
(2) Le parole «o ad altri organi sociali» hanno sostituito le parole «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» in base all'art. 37, comma 35, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010.