Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
[SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali] (3)


Art. 286

Legittimazione domandata dall'ascendente (4)


[I. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.]

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Sezione abrogata dal'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(4) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale, con effetto dal 1 gennaio 2013, ha abrogato l'intera sezione II del capo II del libro VII del codice civile e quindi gli articoli da 280 a 290.