Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 316-bis
Concorso nel mantenimento (3)
I. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
II. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
III. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
IV. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
V. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Articolo inserito dall'art. 40, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 316-bis
Concorso nel mantenimento (3)
I. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
II. In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. (4)
III. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
IV. L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. (5)
V. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme [...], la modificazione e la revoca del provvedimento. (6)
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Articolo inserito dall'art. 40, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
(4) L’articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole «In caso di inadempimento il presidente del tribunale» ha aggiunto le seguenti: «o il giudice da lui designato».
(5) L’articolo 1, comma 4, lettera b), numero 2) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» con le seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie».
(6) L’articolo 1, comma 4, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole «possono sempre chiedere, con le» ha aggiunto la seguente: «medesime», e le parole «del processo ordinario» sono soppresse.