Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 323
Atti vietati ai genitori
I. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
II. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
III. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) L'art. 47, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".