Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 434
Cessazione dell'obbligo tra affini

I. L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.