Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 482
Impugnazione per violenza o dolo

I. L'accettazione della eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.