Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE II
Del beneficio d’inventario

Art. 496
Rendimento del conto

I. L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.