Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti ordinari

Art. 608
Ritiro di testamento segreto od olografo

I. Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

II. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

III. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

IV. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.