Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Art. 754
Pagamento dei debiti e rivalsa
I. Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
II. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.