Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni
Art. 807
Effetti della revocazione
I. Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
II. Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.