Codice Civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 87
Parentela, affinità, adozione (1)
I. Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta (2);
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
[II. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.] (3)
[III. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.] (3)
IV. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. (4) L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
V. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
VI. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
________________
(1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) L'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, le parole «legittimi o naturali» con effetto dal 7 febbraio 2014.
(3) Commi abrogati dall'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 con effetto dal 7 febbraio 2014.
(4) L'art. 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, le parole «o di filiazione naturale» con effetto dal 7 febbraio 2014.