Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprietà

Art. 951
Azione per apposizione di termini

I. Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.