Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Art. 971
Affrancazione
I. Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
II. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
III. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.