Codice del Condominio
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1119
Indivisibilità
I. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (1).
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(1) L'art. 4 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha aggiunto le parole «e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio»
. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.