Codice del Condominio
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Della proprietà
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1133
Provvedimenti presi dall'amministratore
I. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.