Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Art. 177
Locazione finanziaria
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest’ultimo, la sola parte afferente al capitale, con le modalità indicate per il concordato preventivo, per evidenti ragioni di uniformità della disciplina; le somme già riscosse prima dell’apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo la stima che verrà disposta dal giudice delegato in vista dell’accertamento del passivo, con un effetto di semplificazione del meccanismo di accertamento del passivo per i crediti del concedente nel caso non vi sia subentro nel contratto, come prospettato in una delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera.
Al fine di non pregiudicare l’attività dell’utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.
Il testo integrale della Relazione illustrativa