Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti.
Il testo integrale della Relazione illustrativa