Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Relazione illustrativa
L’articolo 51 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d’appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l’impugnazione è sempre di trenta giorni.
Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l’efficacia della sentenza, ma per il reclamo sono fatte salve le previsioni dell’articolo 52 in tema di sospensione della liquidazione, del piano o dell’accordo.
Un aspetto di assoluta novità è rappresentato dalla previsione secondo la quale con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Si tratta di una previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l’impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l’amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell’ente che rappresenta. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile (1).
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)
Art. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (4) o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. (5)
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10,
comma 1, del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(4) L’art. 12, comma 11, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022, ha inserito le parole «, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione».
(5) Comma sostituito dall’art. 12, comma 11, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei motivi (2) su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura del reclamante (3) al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto (4).
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito [...] (5) di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello. (6)
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.
15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. (7)
(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 12, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» con le seguenti: «dei motivi».
(3) L’art. 12, comma 9, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 6 le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» con le seguenti: «a cura del reclamante».
(4) L’art. 12, comma 9, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto dopo le parole: «entro dieci giorni» le seguenti: «dalla comunicazione del decreto».
(5) L’art. 12, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 8 le parole «in cancelleria».
(6) Comma sostituito dall’art. 12, comma 9, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.».
(7) Comma sostituito dall’art. 12, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.