Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore

Art. 81
Esecuzione del concordato minore

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.

5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.



Relazione illustrativa
L’art. 81 disciplina l’esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell’OCC. Anche in questo caso, spetta all’OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l’esecuzione.
Una volta eseguito il concordato, l’OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso, tenuto conto di quanto pattuito tra il debitore e l’OCC, e autorizza il pagamento.
Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato.
Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso.
La norma, allineata a quanto previsto dall’art. 71 per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, precisa anche, al fine di responsabilizzare l’OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso nel caso in cui il rendiconto non sia approvato. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore


Art. 81

Esecuzione del concordato minore (2)


1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficolta' e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.


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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Articolo così sostituito dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.