Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Presupposti e inizio della procedura

Art. 87
Piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:

a) le cause della crisi;

b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;

e) i tempi delle attività da compiersi, nonchè le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



Relazione illustrativa
La disposizione disciplina il contenuto necessario del piano che, unitamente alla proposta rivolta ai creditori ed alla documentazione elencata nell’art. 39, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato.
Il piano, per essere ammissibile, deve obbligatoriamente indicare:
1) le cause della crisi;
2) l’illustrazione delle strategie di intervento, al fine di consentire un’informata valutazione delle possibilità di riuscita del piano, nonché, in caso di continuità diretta, la specificazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
3) l’indicazione degli eventuali apporti di nuova finanza;
4) l’indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, segnalando, tra queste, quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale ed evidenziando quali siano le effettive prospettive di recupero. E’ evidente, infatti, che i creditori, per esprimersi sulla convenienza della proposta, debbano essere informati non solo dell’esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell’incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile;
5) con una disposizione che si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall’altro di consentire un controllo sul rispetto dell’attuazione dello stesso si richiede l’indicazione dei tempi delle attività da porre in essere per l’esecuzione del piano, nonché degli strumenti da adottare per assicurare l’adempimento della proposta nel caso in cui le previsioni su cui il piano è fondato non si realizzino o comunque si verifichino nuove circostanze che mettano a rischio il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;
6) si conferma che la prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori è la condizione che giustifica il rischio che gli stessi corrono quando è prevista la continuità aziendale, sicché si impone al proponente di esplicitare le ragioni per cui la continuazione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale dovrebbe consentire risultati migliori, per i creditori, rispetto alla prospettiva liquidatoria;
7) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Si tratta infatti di analisi necessaria solo nei casi in cui la prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore rende i creditori partecipi del rischio d’impresa. Se la continuità è indiretta (ad esempio: affitto dell’azienda) ciò che rileva, invece, è la capacità del soggetto terzo che gestisce l’azienda di onorare le obbligazioni assunte. La norma, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell’attestatore uno strumento d’ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, prodromica all’apertura del concordato. In questa prospettiva, nell’esercitare la delega, si è scelto di mantenere l’obbligatorietà dell’attestazione e di prevedere che essa debba essere aggiornata nell’ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
In caso di continuità, il professionista indipendente dovrà attestare anche la funzionalità della prosecuzione dell’attività imprenditoriale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Presupposti e inizio della procedura

Art. 87
Piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziari. Il piano deve indicare (1):

a) le cause della crisi;

b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuita', i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;

e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura.

2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

3. In caso di concordato in continuita' la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



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(1) Capoverso modificato dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (1)

Art. 87
Contenuto del piano di concordato (2)

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e) la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato.

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

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(1) L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
(2) Articolo sostituito dall’art. 19, comma 5 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo


Art. 87
Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria (2) dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; (3)

d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e) gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti (4) nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (4);

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda (5), l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato; (6)

p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. (7)

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 21, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) del comma 1 le parole: «situazione economico-finanziaria» con le seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria».
(3) Lettera sostituita dall’art. 21, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera sostituita recitava: «c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;».
(4) L’art. 21, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta» con le seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti» ed ha sostituito le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» con le seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria».
(5) L’art. 21, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera f), dopo le parole: «in forma diretta» le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda».
(6) L’art. 21, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera p) il segno di interpunzione: «.» con il seguente: «;»
(7) Lettera aggiunta dall’art. 21, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) Le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.