Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 224
Fatti di bancarotta semplice
I. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: (CCII)
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; (CCII)
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. (CCII)