Legge Fallimentare e Massimario
Disposizioni generali
Art. 3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata
I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
II. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
Disposizioni generali
Art. 3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata (1)
I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
(CCII-1)
(CCII-2)
(abrogato il secondo comma) (3)
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(1) (2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.