Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 37
Revoca del curatore
I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
II. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 37
Revoca del curatore
I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. (CCII)
II. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1) (CCII)
III. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (1)
(CCII)
(1) Comma sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.