Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 59
Crediti non pecuniari
I. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. (1) (CCII)
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(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. del combinato disposto dal articolo richiamato dall'art. 169 del decreto, ove esclude le rivendicazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. C. cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, anche in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c., ove non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. C. cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, in relazione all'art. 1 d.l. n. 26 del 1979, ove non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.