Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 114
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

I. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.