Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Art. 114
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
I. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.