Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo
I. La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma.
II. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo
I. La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma.
II. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.
III. L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice. (1)
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(1) Comma aggiunto dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40. La modifica si applica «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (2 marzo 2006).
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo
I. La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica. (1)
II. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.
III. L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.
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(1) Periodo aggiunto, con effetto dal 19 agosto 2014, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90.