Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini
Art. 152
Termini legali e termini giudiziari
I. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).
II. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
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(1) La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è regolata dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742.