TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi (1)
Art. 166
Modalità della custodia
I. Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
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(1) Capo così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge: al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»
(1) Capo così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge: al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»