TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 172
Cancellazione della trascrizione del pignoramento
I. Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.