TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 174
Dichiarazione di residenza dell'offerente

I. Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.