Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

Art. 285
Modo di notificazione della sentenza

I. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

Art. 285
Modo di notificazione della sentenza

I. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 [...]. (1)

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(1) Le parole «primo e terzo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).