Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE III
Dell'estinzione del processo

Art. 310
Effetti dell'estinzione del processo

I. L'estinzione del processo non estingue l'azione.

II. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

III. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.

IV. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE III
Dell'estinzione del processo

Art. 310
Effetti dell'estinzione del processo

I. L'estinzione del processo non estingue l'azione.

II. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. (1)

III. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

IV. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

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(1) Le parole «e le pronunce che regolano la competenza» hanno sostituito le parole «e quelle che regolano la competenza» in base all’art. 46, comma 16, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).