Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE III
Del giudizio di rinvio
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE III
Del giudizio di rinvio
Art. 393
Estinzione del processo
I. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.