Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
Art. 408
Decisione
I. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di 2 euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace, di 2 euro se è del tribunale e di 2 euro in ogni altro caso.