Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE III
Dell'intervento dei creditori
Art. 500
Effetti dell'intervento
I. L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE III
Dell'intervento dei creditori
Art. 500
Effetti dell'intervento (1)
I. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
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(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. d) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.