Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento

Art. 550
Pluralità di pignoramenti

I. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

II. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

III. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.