TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 57
Rinvio dell'udienza di comparizione

I. Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

II. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.