Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Art. 795
Espropriazione
I. Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
II. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
III. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
IV. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
V. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.