Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO III
Della società in nome collettivo

Art. 2299
Sedi secondarie

I. Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.

II. L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.

III. [...]. (1)

III. L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per la iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

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(1) L'originario terzo comma è stato abrogato dall'art. 33 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.